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Informazioni

Con deliberazione del C.C. n. 19 del 5 ottobre 2017 è stato approvato il "Regolamento per l'Istituzione e applicazione dell'Imposta di Soggiorno".

L'applicazione dell'Imposta di soggiorno decorrerà dal 1° gennaio 2018.

Le Tariffe 2018 sono state adottate con deliberazione della G.M. n. 61 del 16 novembre 2017.

COS’E’ L’IMPOSTA DI SOGGIORNO:
L’imposta di Soggiorno è un tributo comunale, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e disciplinato dall’apposito regolamento comunale.
Il periodo ordinario di applicazione dell’imposta è dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

CHI PAGA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO:
L’imposta di Soggiorno è dovuta dal turista che alloggia nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Artogne, quali:
ALBERGHI – RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE – CAMPEGGI – CAMPEGGI DI TRANSITO – VILLAGGI TURISTICI – CASE PER FERIE – OSTELLI AFFITTACAMERE – CASE E APPARTEMENTI VACANZE – APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO – BED & BREAKFAST – AGRITURISMI – STRUTTURE DI TURISMO RURALE.

CHI E’ ESENTE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO:
Sono esenti:
- i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- i soggetti che assistono i degenti presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell’ASST Valcamonica (UN ACCOMPAGNATORE PER PAZIENTE);
- il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, altre forze armate, vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- coloro che alloggiano per far fronte a finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali del Comune di Artogne;
- i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici per gruppi composti da almeno 20 persone (con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture);
- i portatori di handicap e le persone non autosufficienti con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza e il loro accompagnatore;
- i dializzati presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell’ASST Valcamonica;

L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE E’ SUBORDINATA ALLA CONSEGNA DI APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, RESA IN BASE AL DPR N. 445/2000 ss.mm., DA PARTE DELL’INTERESSATO AL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA.

Data iniziale di pubblicazione: 07/12/2021

Ultimo aggiornamento: 07/12/2021